Con il termine “whistleblowing” si indica l’istituto di origine anglosassone, dall’inglese “to blow the whistle” – “soffiare il fischietto”, in riferimento alla denuncia o segnalazione da parte di un individuo di attività illecite o fraudolente all’interno un’organizzazione pubblica, privata, o di un ‘azienda.

Da diversi anni presente e operativo nel panorama legislativo statunitense ed inglese, nell’ordinamento italiano il Whistleblowing è disciplinato dalla legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.”

Le disposizioni di legge riferibili al predetto istituto stabiliscono che il dipendente pubblico che segnali al responsabile della prevenzione della corruzione o all’ ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) condotte illecite o abusi conosciuti in ragione del rapporto di lavoro, non possa essere soggetto a sanzioni, licenziamento, trasferimento, demansionamento o ad altre misure che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro a causa della segnalazione stessa.

La legge n. 179/2017 tutela il “whistleblower”:

  • Vietando di diffondere la sua identità
  • Vietando l’adozione di misure discriminatorie contro lo stesso
  • Sanzionando la mancata gestione o verifica della segnalazione
  • Prevedendo la reintegra in caso di licenziamento del segnalante.

In materia di Whistleblowing, la tutela si estende anche al settore privato, prevedendo altresì per questo ambito la predisposizione di uno o più canali a tutela della riservatezza del segnalante che consentano la presentazione di segnalazioni, circostanziate e fondate su elementi di fatto, di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, vietando atti discriminatori o di ritorsione nei confronti del whistleblower, e prevedendo la possibilità di denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel caso di misure ritorsive contro lo stesso.

Con particolare riferimento al solo settore privato, la L. 179/2017 è intervenuta sulla disciplina della responsabilità degli enti, andando a integrare l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, noto come Decreto 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) prevedendo, oltre alle predette tutele nei confronti del segnalante, che l’Organismo di Vigilanza:

  • Supporti l’ente nella disciplina delle modalità di segnalazione
  • Verifichi l’adeguatezza dei canali informativi, assicurando che gli stessi siano atti a ricevere le segnalazioni, gestire le stesse e preservare l’anonimato del segnalante
  • Gestisca il processo di analisi e valutazione della segnalazione;

Alla luce dell’obbligo di accertamento rispetto alle segnalazioni presentate dal whistleblower, Kriteria Investigazioni offre un efficace supporto nella verifica dell’attendibilità delle segnalazioni anonime e nell’individuazione di possibili minacce alle risorse materiali, immateriali e umane dell’azienda committente.