L’INVESTIGATORE ACCERTA IL MAGGIOR REDDITO: RADDOPPIATO IL MANTENIMENTO AI FIGLI.

La relazione prodotta dall’investigatore privato modifica l’importo del contributo al mantenimento e, nel caso di specie, obbliga l’ex coniuge al raddoppio dello stesso, in quanto l’accertamento investigativo evidenzia l’effettiva condizione economico-patrimoniale del soggetto onerato.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21178/2018 secondo cui, in relazione alle esigenze e finalità di tutela della prole e con riferimento ai provvedimenti relativi al mantenimento ed affidamento dei figli, è ammessa la deroga ai principi generali sull’onere della prova ed il giudice, oltre che disporre indagini da parte della polizia tributaria, può assumere mezzi di prova disposti d’ufficio o dedotti dalle parti.

In particolare la Suprema Corte viene chiamata ed esprimersi su un caso di separazione e affidamento di figli minori: il Tribunale, in prima istanza, aveva pronunciato la separazione affidando entrambi i figli alla madre, e prevedendo, a carico dell’ex marito, un assegno di mantenimento pari a € 350.00.

In appello la sentenza era stata riformata, concludendosi con l’affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori ed il ricollocamento del figlio maggiore presso la madre; la Corte stabiliva altresì la modifica dell’importo del contributo dovuto dall’ex-marito nella misura di € 700.00.

Nel rivalutare l’importo dell’assegno dovuto i giudici hanno riconosciuto valore indiziario ad una relazione investigativa prodotta dalla difesa della donna, secondo cui l’ex coniuge guadagnava di più rispetto a quanto dichiarasse; il dossier prodotto evidenziava la proprietà di immobili e di un’auto potente, indice di capacità patrimoniale, oltre a redditi dedotti dall’impresa di famiglia.

Il marito ricorreva in Cassazione ritenendo tardiva l’acquisizione della relazione investigativa, avvenuta in sede di precisazione delle conclusioni, e lamentando la violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 345 terzo comma e 356 del cod. proc. Civ.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso infondato, garantendo il potere attribuito ai giudici, in qualsiasi grado di giudizio, di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli interessi morali e patrimoniali dei figli, e di assumere mezzi di prova prodotti dalle parti qualora dagli stessi si desuma l’attendibilità del dato.

Articoli correlati

Corporate Security

Travel Risk Management: la gestione dei rischi nei viaggi di lavoro

Servizi alle aziende

Indagini nel Dark Web per la lotta alla contraffazione

Servizi alle aziende

Uso dei droni nelle investigazioni private