L’uso dei localizzatori GPS da parte degli investigatori privati è legittimo?
Nel mondo moderno, l’uso della tecnologia è diventato un aspetto fondamentale dell’indagine e della risoluzione di casi per gli investigatori privati autorizzati. Uno strumento che si è rivelato estremamente utile è il localizzatore GPS, che gli investigatori possono applicare all’autovettura in uso al soggetto di interesse. L’uso dei localizzatori GPS da parte degli investigatori privati è legittimo?
Tuttavia, la liceità dell’uso del GPS da parte degli investigatori privati è connesso alla questione della sorveglianza elettronica, di conseguenza è un argomento dibattuto e controverso.
La normativa sull’uso dei localizzatori GPS da parte degli investigatori privati
L’unica norma specifica in merito è il DM 269/2010 che al comma 1, punto a.VI), recita che per lo svolgimento delle attività di indagine, gli investigatori privati autorizzati e i loro collaboratori, possono svolgere attività di osservazione statica e dinamica (il c.d. pedinamento), anche a mezzo di strumenti elettronici.
Diverse sentenze di cassazione hanno sancito che tra gli strumenti elettronici figura anche il localizzatore GPS (cfr. Cass. n. 9416/2010; Cass. n. 9667/2009; Cass. n. 15396/2008; Cass. n. 3017/2008), a dimostrazione che l’orientamento giurisprudenziale in merito è favorevole.
Il controllo elettronico delle soste e dei movimenti di un veicolo è quindi perfettamente lecito se svolto da investigatori privati incaricati ufficialmente da un committente attraverso un mandato investigativo. I dati di posizione rilevati non potranno essere prodotti in giudizio o comunque perderanno il loro valore probatorio, poiché tali dati individuano a distanza la posizione del mezzo, ma nulla dicono su chi vi era a bordo in un momento dato.
Seppur lecito, l’uso dei localizzatori GPS da parte degli investigatori privati deve rispettare alcune regole, poiché è fondamentale trovare un equilibrio tra il diritto alla privacy e il diritto di scoprire la verità in casi legittimi.
L’uso dei localizzatori GPS da parte degli investigatori privati è legittimo se:
- Il dispositivo è applicato all’esterno del veicolo. L’installazione di qualsiasi dispositivo all’interno dell’abitacolo, o nel bagagliaio, può configurare diversi illeciti, tra cui la violazione della privacy e l’interferenza illecita nella vita privata;
- Il dispositivo è installato solo per il tempo necessario alle indagini e utilizzato come ausilio all’attività investigativa di osservazione diretta (appostamento e pedinamento) da parte delle unità operative. L’utilizzo dei localizzatori come unici strumenti “di sorveglianza” per un tempo indeterminato è sempre considerato illecito;
- Il dispositivo trasmette unicamente dati di posizione. Alcuni localizzatori GPS in vendita nelle principali piattaforme online incorporano anche un microfono ambientale e questo li rende strumenti idonei alle intercettazioni ambientali, che sono sempre illecite se non svolte dall’Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla Legge;
- Solo i dati di posizione rilevanti ai fini dell’indagine sono condivisi con il committente. L’istituto investigativo incaricato dovrà eliminare tutti i dati eccedenti o non pertinenti rispetto alle finalità d’indagine, nel rispetto della privacy del soggetto investigato.
- I dati di posizione del localizzatore GPS sono trattati e conservati nel rispetto della Legge 679/2016. Questa regola vale per tutti i dati particolari trattati dalle agenzie di investigazione privata, ma spesso questo aspetto è trascurato quando si trattano i dati di posizione del GPS.
In conlusione
In conclusione, l’uso del localizzatore GPS da parte di un investigatore privato è lecito se è fatto nel rispetto delle normative vigenti e nell’ambito di un incarico finalizzato a tutelare un interesse legittimo o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Prima di agire, conosci.