La Suprema Corte riconosce il diritto da parte del datore di lavoro di effettuare controlli su beni aziendali in uso al dipendente, a mezzo di perizia informatica forense, qualora viga il sospetto che lo stesso ne faccia un utilizzo che esuli dalle finalità lavorative.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 13266/18 depositata in data 27 maggio 2018 stabilisce la liceità dei controlli da parte dell’azienda sulle modalità di utilizzo del computer aziendale da parte del dipendente, verifiche che possono essere poste a fondamento di un licenziamento per giusta causa.

La controversia sulla quale la Corte è stata chiamata ad esprimersi verteva sul licenziamento di un dipendente sorpreso ad utilizzare il computer fornitogli dall’azienda per finalità ludiche; il lavoratore impugnava il licenziamento asserendo che le verifiche attuate erano avvenute in aperta violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, il quale stabilisce che il monitoraggio delle attività lavorative debba avvenire in preliminare accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o previa autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Il ricorso è stato respinto dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che l’ambito di applicazione del predetto articolo non si estende alle fattispecie in cui le verifiche effettuate tramite perizia forense siano dirette ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore che determinino un effetto lesivo sul patrimonio aziendale e sull’immagine dell’impresa.

La Corte, richiamando una precedente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed attenendosi ai principi di dignità, riservatezza, ragionevolezza e proporzionalità, sancisce la legittimità delle verifiche effettuate a mezzo di perizia informatica “tanto più se si tratta di controlli posti in essere ex post, ovvero dopo l’attuazione del comportamento addebitato al dipendente, quando siano emersi elementi tali da raccomandare l’avvio di un’indagine retrospettiva”.

I Giudici stabiliscono quindi la liceità del controllo sull’utilizzo del device in uso al dipendente in quanto le verifiche non riguardano l’esatto adempimento delle prestazioni richieste, bensì la tutela di beni aziendali utilizzati in modo in modo illecito da parte del lavoratore.