La compatibilità tra malattia del lavoratore e diritto dello stesso di svolgere attività nel periodo di assenza dal lavoro è un tema particolarmente caldo, sul quale la Corte di Cassazione si è espressa più volte per circostanziarne limiti e fattispecie.
Se da una parte infatti, per giurisprudenza consolidata, non esiste un divieto assoluto per il lavoratore di dedicarsi ad attività ludiche o prestare attività per un terzo in costanza di malattia, dall’altra predette attività e la condotta del dipendente devono rispettare diversi parametri, spettando a quest’ultimo l’onere della prova ed il rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 6047/2018 stabilisce che durante il periodo di malattia il lavoratore non è obbligato ad astenersi da qualsiasi attività, ma la stessa, oltre ad essere potenzialmente idonea a giustificare il recesso del dipendente per violazione di doveri di correttezza e buona fede e degli obblighi di diligenza e fedeltà, può costituire illecito disciplinare qualora sia atta a pregiudicare o ritardare la guarigione del lavoratore.
Nel caso di specie un dipendente, assente dal lavoro per una lombosciatalgia, veniva licenziato in quanto in costanza di malattia, durante le ore serali, in occasione di una festa patronale, si accertava la sua partecipazione ad un concerto come fisarmonicista.
Dapprima il ricorso alla Corte d’Appello aveva annullato il licenziamento e obbligato il datore di lavoro a reintegrare il dipendente; in seconda battuta gli Ermellini si sono espressi con parere contrario.
Nella pronuncia della Corte assume rilievo la violazione dell’obbligo di cautela da parte del lavoratore, il quale viaggiava in macchina su strada tortuosa per raggiungere il luogo dell’evento, si esponeva ad una temperatura non confacente alla malattia e si esibiva per 2 ore, in piedi e sostenendo il peso della fisarmonica.
La Suprema Corte afferma che nel valutare la responsabilità disciplinare del dipendente, oltre alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, assumono rilevanza l’eventuale fraudolenta simulazione di malattia ed i comportamenti che compromettano, aggravino o ritardino effettivamente la ripresa dell’attività lavorativa e la condotta imprudente che possa anche solo esporre al rischio di un aggravamento della situazione patologica.
E’ significativo sottolineare che la diligenza che il lavoratore è tenuto ad osservare durante il periodo di malattia non si limita agli orari di visita fiscale, ma si estende all’intera giornata in quanto il dipendente è sempre tenuto ad attuare ogni cautela idonea perché lo stato di malattia cessi con conseguente recupero dell’abilità lavorativa, anche al di fuori degli orari di vista.
Prima di agire, conosci.