Un dipendente che usufruisce indebitamente di un permesso sindacale retribuito può essere licenziato. In particolare se il dipendente – membro di un organismo direttivo sindacale -richiede un premesso per frequentare le riunioni, ma poi di fatto non vi si presenta, è passibile di licenziamento per giusta causa poiché l’assenza dal lavoro si configura come “mancato svolgimento della prestazione lavorativa per fatti imputabili al lavoratore”. Altresì il datore di lavoro è autorizzato ad effettuare attività di controllo sulle modalità di fruizione del permesso servendosi degli investigatori privati.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 4943 del 20 febbraio 2019, che ha confermato la liceità del licenziamento intimato da un’azienda ad un rappresentante sindacale colto a svolgere, durante i permessi da questo usufruiti, attività di natura personale, non riconducibili all’impegno sindacale per cui il permesso era stato richiesto.

Seppur convalidato in giudizio di primo grado, il licenziamento era stato considerato illegittimo in sede di appello, secondo la cui Corte la sanzione del licenziamento non poteva considerarsi commisurata all’entità dell’illecito e avrebbe potuto giustificare, al massimo, la trattenuta della retribuzione relativa alle ore di assenza.

Di diverso avviso la Suprema Corte, la quale rileva che il permesso richiesto e ottenuto dal dipendente è regolato dall’art. 30 dello Statuto dei Lavoratori ed è finalizzato esclusivamente a consentire ai rappresentanti sindacali di partecipare alle riunioni degli organismi direttivi.

A differenza dei permessi sindacali ex. Art. 23, funzionali all’espletamento dello Statuto, per quelli previsti dal succitato art. 30 il datore di lavoro è legittimato ad effettuare controlli per accertare che la partecipazione alle riunioni sia effettivamente avvenuta. In caso contrario l’assenza dal lavoro è considerata come mancato svolgimento della prestazione lavorativa per cause imputabili al lavoratore.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione rinvia la controversia in sede di appello per riesaminare la vicenda, perciò la questione non può considerarsi conclusa, tuttavia la portata dei principi affermati dalla sentenza di Cassazione è significativa, in quanto riconosce la possibilità di effettuare controlli da parte del datore di lavoro sul corretto espletamento delle attività sindacali di cui i permessi retribuiti ex art. 30 dello statuto e conferma il principio secondo cui l’abuso di tali permessi può legittimare il licenziamento per giusta causa del lavoratore