Facciamo seguito ad un nostro precedente articolo sull’ assenteismo pubblicando la seconda parte di una rassegna di sentenze della Corte di Cassazione in cui si ribadisce la liceità delle investigazioni private per accertare la natura fraudolenta dell’assenza da parte del lavoratore, quando si sospetta che lo stesso stia simulando lo stato di salute. In questo articolo tratteremo in particolare il caso in cui il lavoratore svolge altra attività lavorativa, presso terzi, durante il periodo di malattia.
Come evidenziato da numerose sentenze, la Legge non proibisce in ogni caso di svolgere altra attività lavorativa durante il periodo di malattia, purché questa non sia in concorrenza con il datore di lavoro o non pregiudichi l’iter di guarigione.
Licenziabile il dipendente in malattia ripreso da un agente investigativo a fare lavori sul tetto
Corte di Cassazione, sentenza n° 18507/2016
La Corte di Cassazione con sentenza nr.18507 del 21 settembre 2016, ha confermato il licenziamento del lavoratore che durante la malattia è stato ripreso da un agente investigativo sul tetto della propria abitazione a svolgere lavori faticosi e ritenuti incompatibili con la patologia (“gonalgia e lombalgia acuta”) che aveva dato luogo alla sua prolungata assenza per malattia.
Legittimo il licenziamento di un dipendente in infortunio che svolge altra attività lavorativa
Corte di Cassazione, sentenza n° 20090/2015
Legittimo il licenziamento del dipendente che svolge altra attività lavorativa nel periodo di assenza dal lavoro per dichiarato infortunio. Nel caso di specie, le attività svolte dalla società investigativa incaricata dal datore di lavoro hanno permesso di accertare che il dipendente in costanza di infortunio prestava la propria collaborazione presso la caffetteria gestita dalla figlia, compiendo azioni e movimenti incompatibili con lo stato di salute dichiarato. I giudici di legittimità hanno ritenuto tali comportamenti lesivi del vincolo fiduciario insito nel rapporto di lavoro subordinato confermando il consolidato orientamento secondo cui il lavoratore assente per malattia e/o infortunio viola l’obbligo di fedeltà, correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro nel momento in cui l’attività extra-lavorativa svolta risulta incompatibile con lo stato di infermità dichiarato tanto da essere indice di simulazione o tale da peggiorare o rallentare il processo di guarigione.
Il dipendente che è assente per malattia ma nello stesso tempo lavora presso un concorrente del suo datore di lavoro può essere licenziato
Corte di Cassazione, sentenza n° 15365/2014
Il caso esaminato dalla Corte è quello del macellaio di un supermercato che, assente per malattia dal suo posto di lavoro, svolge le stesse mansioni in un’altra impresa. La Corte non solo ha accertato la violazione dell’articolo 151 del CCNL, constatando che il dipendente avesse lavorato in un esercizio concorrente, ma ha sottolineato la gravità della violazione, considerando la condotta sleale del dipendente che ha addotto una malattia presumibilmente insussistente (visto il contemporaneo lavoro presso altri), legittimando il licenziamento del lavoratore. La sentenza è particolarmente interessante perché integra in parte anche la precedente giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cassazione 16375/2012) secondo cui il «doppio lavoro» costituisce giusta causa di licenziamento solo quando la nuova attività faccia presumere l’inesistenza di un’infermità che giustifichi l’assenza o questa sia tale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’infermità denunciata e alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, da pregiudicare o ritardare la guarigione del lavoratore.
Legittimità del licenziamento del dipendente che in malattia svolge altra attività lavorativa
Corte di Cassazione, sentenza n° 869/1996
Il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la legittimità del licenziamento intimato dalla spa Sital a M.R.. motivato dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi, in costanza di malattia. In particolare il Tribunale, premessa la legittimità del controllo effettuato dal datore di lavoro in quanto non riconducibile a quello sulla effettività della malattia e quindi non soggetto alle garanzie ex art. 5 Statuto dei lavoratori rilevava, nel merito, che dalla deposizione del teste B era stato accertato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, questi aveva svolto per altra impresa di pulizia varie attività sostanzialmente coincidenti con le prestazioni dovute al datore di lavoro; traendone la conseguenza che tale accertamento, in sé era sufficiente per affermare il carattere usurante del lavoro svolto e non dovuto al terzo, quindi pregiudizievole alla guarigione del ricorrente.
Prima di agire, conosci.