Il dipendente che svolge altra attività di lavoro durante lo stato di malattia può violare gli obblighi contrattuali in tema di diligenza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro, oltre ai doveri generali di correttezza e buona fede.  Questo accade in particolar modo quando l’attività esterna sia di per sé incompatibile con lo stato di malattia o ne faccia presupporre l’inesistenza, oppure quando lo svolgimento dell’attività possa prolungare l’iter di guarigione.

La legge non vieta al lavoratore di svolgere altra attività lavorativa durante l’assenza per malattia, a patto che tale attività non pregiudichi la guarigione costringendo ad un estensione del periodo di assenza e che non sia in concorrenza con l’attività del datore di lavoro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7641/2019, ha stabilito che un lavoratore in malattia, sorpreso da un’agenzia investigativa privata a lavorate per conto di terzi, può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro, qualora la prestazione possa ritardare la ripresa del servizio da parte del dipendente.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso del dipendente licenziato in quanto questi aveva svolto, durante il periodo di malattia, attività lavorative considerate pesanti, come la guida di automezzi e il carico e scarico di merci, considerate incompatibili con un corretto iter di guarigione. Il dipendente è infatti tenuto ad adottare, durante la malattia, comportamenti idonei alla guarigione nei tempi prognostici stabiliti.

Nel caso di specie la Corte accertava come la condotta imputata al dipendente fosse stata tale da ritardare la guarigione. Infatti egli “guidando autovetture e sollevando cerchi in lega disattendeva la prescrizione medica e che ai successivi controlli medici non veniva riscontrata la guarigione”.

Si conferma dunque, anche con questa recente sentenza di Cassazione, l’attuale tendenza della giurisprudenza secondo la quale le investigazioni private costituiscono un efficace strumento con cui le aziende possono accertare il comportamento dei dipendenti sospettati di usufruire indebitamente dei periodi di malattia o infortunio o dei permessi retribuiti ex Legge 104/92.