Scatta il licenziamento per giusta causa nei confronti del dipendente che in costanza di malattia svolga altra attività lavorativa.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17514 del 04 Luglio 2018 la quale ha dichiarato legittimo il recesso del vincolo nei confronti del lavoratore che sia stato sorpreso a svolgere attività lavorativa presso terzi con regolarità, condotta incompatibile con lo stato di malattia e idonea a ritardare una ripresa.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha respinto il ricorso del lavoratore, dipendente di una società per la quale prestava attività lavorativa in qualità di autista di pullman riservati al noleggio privato, licenziato per aver svolto, durante i periodi di assenza per malattia e infortunio, una seconda attività lavorativa.

Ad incastrare il dipendente la documentazione fotografica probatoria fornita da un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, la quale con frequenza settimanale ha documentato la reiterata attività di gestione da parte del soggetto di un parcheggio ubicato in località marittima.

Il lavoratore scorretto veniva osservato dirigere operazioni di parcheggio, coordinare il personale ivi addetto e riscuotere l’incasso da parte dei clienti nell’area privata di sosta del lido, protraendo tali attività per svariate ore consecutive sotto il calore del sole.

La Corte ha rilevato che la condotta dell’appellante appare “incompatibile con la denunziata infermità” e “idonea a ritardare se non a compromettere il recupero della forma fisica”; l’insieme delle attività svolte dallo stesso denotano “una buona efficienza fisica, con particolare riferimento all’apparato osteo-articolare” e risultano “poco compatibili con la effettiva sussistenza dell’affezione che aveva dato luogo alla sua prolungata assenza”.

I giudici di merito hanno quindi ritenuto sorretto da giusta causa il provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore, proporzionato alla grave condotta di mala fede e slealtà, avendo lo stesso adottato un comportamento tale da compromettere e ritardare l’iter di guarigione.