Chattare con qualcuno è lecito e non significa necessariamente commettere un’infedeltà coniugale. I problemi e i sospetti in un matrimonio iniziano con i sotterfugi, le bugie e la mancanza di trasparenza nel rapporto di coppia.
Il tradimento rappresenta un illecito ai sensi dell’art. 143 del C.C. e, come riporta la sentenza di Cassazione n. 8929 del 2013, anche un rapporto virtuale di tipo affettivo può ledere l’onore e la dignità del coniuge.
Ogni relazione fedifraga è diversa, ma il più delle volte le dinamiche si svolgono nel mondo online, attraverso chat, social, siti web.
Il dubbio di un tradimento virtuale può insorgere quando si nota nel partner un comportamento morboso e insolito verso il proprio smartphone. Questo viene nascosto e mai lasciato incustodito. Il partner riceve messaggi in continuazione e risponde confusamente su chi sia il mittente; spende molto tempo davanti lo schermo in un’altra stanza; cambia spesso il codice di accesso al dispositivo.
Il problema gira tutto attorno a questo strumento, lo smartphone, che racchiude all’interno tante informazioni sulla nostra vita ed è facile per chi sospetta un tradimento cadere nella tentazione di accedere ai suoi contenuti per scoprire la verità.
In commercio esistono molte applicazioni, semplici da installare e utilizzare, per spiare ciò che succede nello smartphone del coniuge, ma questi strumenti fai-da-te sono illegali. La violazione della privacy è severamente punita in sede civile e accedere di nascosto al telefono del coniuge costituisce una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 615 bis del Codice penale.
Il traditore o la traditrice può presumere, quindi, di non poter essere scoperto o di non commettere nulla di male a chattare con qualcuno. Eppure, non è sempre così e anche il tradimento virtuale viene punito a norma di Legge.
Infatti, all’attore del tradimento spetta l’addebito della separazione, ossia la privazione dei diritti al mantenimento e alla quota legittima da parte del coniuge superstite.
Inoltre, può succedere che il Giudice accolga una richiesta di risarcimento del danno se l’infedeltà sia stata manifestata in pubblico o abbia leso la dignità del coniuge tradito.
Come fare, quindi, per ottenere le prove di un tradimento virtuale?
L’avvocato proporrà l’intervento di un investigatore privato per documentare se la presunta relazione extra coniugale si realizzi anche nel contesto reale.
Inoltre, l’indagine può essere sostenuta da una preliminare attività di Social Media Intelligence (SOCMINT) per verificare se nei profili social sono presenti legami e relazioni che dimostrano un concreto legame affettivo al di fuori del matrimonio.
I fatti saranno riportati in un dossier appositamente redatto per poter essere presentato in sede giudiziale e gli operatori investigativi coinvolti nell’indagine potranno essere chiamati a testimoniare sui fatti in questione.
Prima di agire, conosci.