Un dipendente viene colto dagli investigatori privati mentre si trova in gita al mare durante un permesso retribuito Ex Legge 104 anziché assistere il parente malato. La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, conferma la validità del licenziamento disciplinare intimatogli dall’azienda datrice di lavoro.

Lo stabilisce la Sentenza di Cassazione 2743/2019 pubblicata il 30 gennaio scorso, confermando il licenziamento per giusta causa al dipendente di una società partenopea che usufruiva illegittimamente di un permesso retribuito ex Legge 104 e anziché assistere la suocera si recava in gita al mare in una località balneare fuori regione.

Fondamentale, in questo caso, la relazione degli investigatori privati che avevano documentato fotograficamente il lavoratore in villeggiatura in Calabria e, contemporaneamente, accertato la presenza della suocera presso l’abitazione di residenza, nel comune di Pozzuoli. Se ne deduce che il dipendente non abbia potuto in alcun modo prestare assistenza, trovandosi fisicamente lontano e intento in attività tutt’altro che assistenziali.

Lo stesso lavoratore è stato inchiodato da un post su facebook, da lui stesso incautamente pubblicato, che lo ritraeva appunto in una località di mare calabrese. La Suprema Corte, anche in questo caso, ha considerato “lecito l’accertamento in tal senso eseguito dall’agenzia investigativa incaricata dalla Società ed acquisibili agli atti sia il materiale fotografico prodotto sia la dichiarazione testimoniale degli investigatori, idonei a suffragare, anche in difetto di specificazione sulle fotografie della data e dell’orario dello scatto”

Allo stesso modo i giudici di Merito hanno ritenuto inconsistente la giustificazione del dipendente secondo il quale si trattava della prima volta che accadeva. La sanzione espulsiva, spiega la Corte, è da considerarsi proporzionale alla gravità del fatto commesso, soprattutto “nella prospettiva dell’affidamento sull’esatto adempimento di eventuali prestazioni future“. Il comportamento del dipendente è giudicato grave e lesivo della fiducia tra datore e lavoratore e ai fini della configurabilità del comportamento illecito, sempre secondo la Corte, è sufficiente la mera presenza del lavoratore in luogo diverso da quello in cui si trova la persona oggetto di assistenza ex Legge 104.