In presenza di violazione di informazioni riservate o di sottrazione dei dipendenti in favore di un concorrente, l’azienda lesa può agire per concorrenza sleale richiedendo alla controparte, oltre che la completa interruzione dell’attività illecita, anche un risarcimento dei danni subiti.

L’acquisizione indebita di risorse umane, commerciali e tecnologiche rappresenta oggi un fenomeno in continua crescita, che si è accentuato negli ultimi anni soprattutto a causa della crisi economica mondiale.

La concorrenza sleale si verifica spesso quando i lavoratori dell’impresa in difficoltà avviano o vengono assunti da nuove realtà del medesimo settore merceologico e portano nelle stesse informazioni, personale o altri asset sottratti alla precedente azienda.

Un’azione che compromette il know-how tecnico-commerciale della parte lesa e permette alla nuova società di penetrare nel mercato in modo più semplice, beneficiando dei contatti e delle informazioni altrui.

Le informazioni solitamente sottratte riguardano clienti, fornitori, progetti, bilanci, grafici, statistiche, scontistiche, ecc. Inoltre, considerato che la controparte non deve sostenere alcun costo di ricerca, può proporsi nel mercato con prezzi più convenienti.

La violazione di informazioni riservate e la sottrazione di dipendenti non danneggiano solo le imprese in crisi, ma colpiscono anche realtà consolidate che operano nel settore di appartenenza già da diverso tempo.

Situazioni del genere sono tuttavia punite dal punto di vista giuridico a seconda dell’infrazione compiuta. Per meglio comprendere come comportarsi dopo aver subito un torto, descriveremo qui di seguito le principali casistiche di concorrenza sleale.

Con il furto e l’utilizzo di informazioni tecnico-commerciali segrete, sottoposte a misure adeguate per mantenerle tali e caratterizzate da valore economico, si configura la violazione degli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Intellettuale.

Tali requisiti consentono all’azienda lesa di proibire a qualsiasi parte terza l’acquisizione, la diffusione e l’utilizzo delle proprie informazioni riservate. Nonostante questo, però, chi subisce il torto deve comunque dimostrare di avere adottato delle misure di tutela adeguate alle circostanze.

In genere chi commette concorrenza sleale punta a provare il contrario, sostenendo che quanto sottratto non fosse segreto e/o sottoposto a opportuni controlli. La verifica delle misure adottate spetta al giudice, che per prendere la propria decisione considera fattori quali ad esempio:

  • il costi sostenuti e la tecnologia adoperata per garantire protezione alle informazioni segrete;
  • o l’eventuale esistenza di accordi tecnico-giuridici atti a dare tutela.

Se le informazioni riservate non assecondano a pieno i requisiti appena descritti, possono ugualmente ottenere tutela giuridica, grazie alla direttiva sulla concorrenza sleale dell’articolo 2598 co. 1 n. 3 c.c.

Essa infatti fornisce protezione da qualsiasi atto di conseguimento illecito di informazioni non segrete e punisce tutti coloro i quali adottano in modo diretto o indiretto dei mezzi scorretti a livello professionale o dannosi per altre imprese.

Considerato che la tutela concorrenziale sarebbe applicabile esclusivamente in presenza di aziende concorrenti, in passato si sono verificati casi in cui le realtà in fallimento non hanno potuto beneficiarne, perché considerate inattive.

Nonostante questo, però, con il passare degli anni ha preso piede l’ipotesi secondo cui anche i casi di fallimento possono denunciare la sottrazione e l’utilizzo delle proprie informazioni, per impedire a chi ha compiuto concorrenza sleale di sfruttarle a proprio vantaggio.

Un discorso a parte va fatto per l’illecita acquisizione dei dipendenti, che viene ugualmente punita dell’articolo 2598 co. 1 n. 3 c.c. se l’azione mira a ledere una società. In tal caso contano il ruolo dei dipendenti presi, il loro numero, quanto tempo hanno lavorato nella vecchia azienda, ecc.

Queste le principali misure adottabili in caso di concorrenza sleale: azioni che possono proteggere e risarcire qualsiasi impresa colpita.